[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Art. 1. Costituzione e durata.

È costituita nel rispetto delle norme del codice civile e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 ed è regolata dal presente Statuto l’Associazione di Promozione Sociale (APS) denominata “Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti”, di seguito più brevemente il Comitato. Già nei fatti operante dal 2 agosto 2012, la durata del Comitato è illimitata. Spontaneo, apartitico ed aconfessionale, il Comitato ha carattere volontario e non persegue fini di lucro neanche in forma indiretta; esso si ispira ai principi della mutualità e della solidarietà ed intende favorire nuove forme di imprenditoria sociale. Il Comitato riunisce lavoratori, disoccupati, precari, studenti, professionisti, attivisti di spazi sociali e, comunque, cittadini di Taranto e della sua provincia che, per la prima volta insieme, pretendono di essere al centro di ogni decisione politica inerente il futuro della città.

Art. 2. Sede legale.

La sede legale del Comitato è fissata in Taranto alla Via Santilli n. 26 e può essere trasferita, per decisione dell’Assemblea, senza che ciò comporti modifica dello Statuto.

Art. 3. Finalità.

Il Comitato intende svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Interessi prioritariamente perseguiti dal Comitato sono la tutela di salute ed ambiente, coniugata al reddito ed alla piena occupazione. Sono campi principali di iniziativa del Comitato: 1) la lotta alla cultura della delega per l’incentivazione della partecipazione attiva dei lavoratori e dei cittadini di Taranto e della sua provincia ai processi decisionali relativi alle scelte che li riguardano; 2) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta alla disoccupazione ed alprecariato, alla discriminazione e ad ogni forma di sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l’assistenza ai lavoratori e alle lavoratrici, in particolare ai giovani, alle donne, agli immigrati, ai precari e ai pensionati; 3) la promozione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, come garanzia di effettività del diritto, normativamente riconosciuto, ad un ambiente lavorativo sicuro e salubre; 4) la tutela del diritto all’assistenza sanitaria pubblica con parità di trattamento di tutti gli utenti; 5) la tutela del diritto dei cittadini di Taranto e della sua provincia alla salubrità ambientale nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile del territorio; promozione di soluzioni e progetti che mirino ad una seria ecocompatibilità di tutte le realtà oggettivamente inquinanti che insistono sullo stesso territorio, sia quelle riguardanti la cd. grande industria (rappresentata da ILVA, ENI, CEMENTIR), sia altre che comunque cagionano danni all’ambiente ovvero pericolo per la pubblica incolumità e la salute umana (come gli apparati ed i siti militari, gli inceneritori e le numerose discariche presenti sul territorio); 6) la diffusione delle più ampie conoscenze nei seguenti temi: solidarietà, interculturalità, cultura di pace e giustizia sociale; responsabilizzazione ed eticità nei consumi, finanza etica, commercio equosolidale; cittadinanza attiva ed impegno civile; lotta all’esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all’intolleranza, all’omofobia, alla violenza sulle donne, al disagio sociale, all’emarginazione, alla solitudine; 7) la salvaguardia, la valorizzazione ed il recupero del patrimonio artistico, storico, architettonico, culturale, ambientale, paesaggistico e dei beni culturali. Il Comitato si propone di intervenire in tutti gli ambiti sociali e lavorativi e mira a stimolare pratiche e metodi egualitari, attraverso l’autorganizzazione, dando impulso ad una dialettica che ponga i rapporti umani al centro dei propri interessi. Il Comitato si dichiara contrario alla guerra come mezzo di risoluzione di controversie politiche, economiche e commerciali, alla militarizzazione come freno alla crescita socioeconomica del territorio ed allo sviluppo politico-culturale dei cittadini, nonché pericolo reale al diritto ad un ambiente sicuro e pulito. Di qui la necessità di recuperare strutture fatiscenti ed aree dismesse attraverso politiche di salvaguardia dell’ambiente e del suo tessuto sociale, la valorizzazione e l’estensione del verde pubblico, la creazione di centri per lo studio ed il dibattito in particolare nelle zone ad alta evasione scolastica.     Scopo del Comitato è anche quello di promuovere attività socio – culturali – ricreative al fine di offrire ai propri associati opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita culturale. Tale obiettivo è perseguito attraverso l’organizzazione di seminari, mostre, convegni, corsi di istruzione e qualificazione, concorsi, cineforum, cene sociali, letture e discussione libri, tavole rotonde, assemblee pubbliche e gruppi di discussione, laboratori artistici, manifestazioni di carattere ricreativo cui potranno prendere parte anche i non associati. Per tutte le predette attività il Comitato può ottenere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte dei soggetti privati e degli enti competenti pubblici e privati, in ogni caso previa deliberazione dell’Assemblea. Il Comitato, per il raggiungimento dei propri fini sociali, può intervenire nei processi penali ai sensi degli artt. 91 ss. c.p.p. e costituirsi parte civile nei processi penali ai sensi degli artt. 74 ss. c.p.p. in tutti i casi in cui si proceda per reati la cui commissione lede le finalità statutarie; a mero titolo esemplificativo, si indicano i processi penali per lesioni personali e morte del lavoratore a seguito di infortunio sul luogo di lavoro ovvero di malattia professionale, quelli per reati che cagionano situazioni di danno ovvero di pericolo per la pubblica incolumità e la salute umana a lavoratori e/o cittadini di Taranto e della sua provincia, quelli per reati propriamente di carattere ambientale – anche attinenti la gestione illecita dei rifiuti – che interessano Taranto e la sua provincia; sono da intendersi inclusi i processi per reati contestati in imputazione con condotta permanente iniziata prima della costituzione del Comitato. Il Comitato in caso di particolare necessità può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il Comitato, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che ritiene opportune.

Art. 4. Associati.

L’adesione al Comitato è libera e volontaria. Possono fare parte del Comitato coloro i quali ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dall’Assemblea, alla partecipazione alla vita associativa, nonché al rispetto dello Statuto, della Carta dei Principi, pubblicata sul sito web del Comitato, e delle deliberazioni adottate dagli Organi sociali. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa, e non sono rivalutabili. L’ordinamento interno del Comitato è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e garantisce la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Ai fini dell’adesione al Comitato, chiunque ne abbia interesse può farne richiesta al Consiglio Direttivo. Il numero dei soci è illimitato. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi del Comitato, che non abbia provveduto al pagamento della quota sociale o che non abbia partecipato ad almeno 1 assemblea dei soci al mese. Il Comitato per il perseguimento dei propri fini istituzionali si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, il Comitato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati.

Art. 5. Diritti dei soci.

Tutti i soci del Comitato hanno diritto di partecipare alle Assemblee convocate nel corso dell’anno ed a tutte le iniziative organizzate dal Comitato. Tutti i soci maggiori d’età hanno diritto di voto in assemblea secondo il principio del voto singolo. Tutti i soci hanno diritto di essere liberamente eletti quali membri degli organi sociali. Tutti i soci del Comitato hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto e godono di libertà di accesso a documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri del Comitato, di cui possono ottenere copia a proprie spese.

Art. 6. Doveri dei soci.

I soci sono tenuti a versare la quota associativa annuale e a partecipare alla vita associativa ovvero a partecipare ad almeno 1 assemblea dei soci al mese. Gli aderenti svolgono la propria attività nel Comitato in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e delle disponibilità personali dichiarate. I soci hanno il dovere di impegnarsi per il raggiungimento delle finalità statutarie e devono astenersi dallo svolgere al di fuori del Comitato attività incompatibili con i suoi obiettivi. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno del Comitato deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto, della Carta dei Principi e delle linee programmatiche emanate dall’Assemblea.

Art. 7. Recesso/esclusione del socio.

Il socio può recedere dal Comitato mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio può essere escluso dal Comitato in caso di inadempienza ai doveri previsti o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale al Comitato stesso. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere comunicata per iscritto al medesimo, assieme alle motivazioni che la hanno determinata. Eventuali ricorsi avverso tale provvedimento di esclusione devono essere proposti dinanzi all’Assemblea dei Soci a cui spetta la decisione in merito in ultima istanza. I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione di quote associative o contributi versati, né possono vantare diritti di sorta sul patrimonio del Comitato.

Art. 8. Organi sociali.

Sono organi del Comitato: l’Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario; il Tesoriere.

Art. 9. L’Assemblea dei Soci.

L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano del Comitato. Tutti i soci hanno diritto di parteciparvi. Possono partecipare anche i non soci, senza diritto di voto, solo nei casi in cui ciò sia espressamente autorizzato dal Consiglio Direttivo. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente. L’Assemblea è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo. Deve inoltre essere convocata: a) quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario; b) quando lo richiede almeno un terzo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento del Comitato; l’Assemblea è ordinaria in tutti gli altri casi. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima o in seconda convocazione, che possono tenersi anche nello stesso giorno con un intervallo non inferiore a 1 ora, se è presente o rappresentanta la maggioranza degli iscritti. Almeno 10 giorni prima della data fissata per l’Assemblea straordinaria, l’avviso di convocazione è comunicato agli associati mediante messaggio di posta elettronica, affissione in bacheca presso la sede sociale, sms, o lettera inviata presso l’indirizzo di residenza ed è diffuso mediante pubblicazione sul sito web del Comitato e su social network. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione se è presente o rappresentata la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione, che può tenersi anche nello stesso giorno con un intervallo non inferiore a 1 ora, l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentanti. In considerazione della ampiezza e complessità degli obietti istituzionali da perseguire e delle iniziative da proporre a tal fine, l’Assemblea ordinaria si intende sin da ora convocata ogni Lunedì presso la sede sociale alle ore 18,30 in prima convocazione e alle ore 19,30 in seconda convocazione Qualora tale convocazione dovesse cadere in un giorno festivo l’Assemblea si intende convocata il primo giorno non festivo successivo, agli stessi orari. Gli argomenti all’ordine del giorno saranno comunicati, almeno 24 ore prima, fatta eccezione per quegli argomenti che il Consiglio Direttivo dovesse valutare di estrema urgenza e che potrebbero essere discussi seduta stante, a tutti gli associati mediante affissione in bacheca presso la sede sociale, sms, o lettera inviata presso l’indirizzo di residenza e saranno diffusi mediante pubblicazione sul sito web del Comitato e su social network. L’Assemblea ordinaria: a) elegge il Presidente, Il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere; b) elegge i componenti del Consiglio Direttivo; c) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; d) approva il rendiconto economico finanziario annuale redatto dal Consiglio Direttivo; e) fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione; f) approva il programma annuale del Comitato. L’assemblea straordinaria: a) approva eventuali modifiche allo Statuto; b) apre conti bancari/postali e chiede fideiussioni per progetti/attività specifiche; c) emana i regolamenti interni degli organi e delle strutture del Comitato. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria o straordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e sono espresse con voto palese. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Sono ammesse deleghe esclusivamente in favore di associati. Ogni rappresentante non può avere più di 2 deleghe. La delega deve risultare per iscritto e deve essere accompagnata da copia del documento di riconoscimento in corso di validità del delegante. E’ ammesso il voto a distanza attraverso modalità elettroniche che saranno oggetto di apposito regolamento emanato dall’Assemblea dei Soci. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario ed è conservato agli atti.

Art. 10. Il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, che lo presiede, e da altri associati (in numero pari, da un minimo di 2 ad un massimo di 10), nominati dall’Assemblea e revocabili in ogni momento dalla stessa. Esso esegue le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci.  Il Consiglio è convocato dal Presidente o su  richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo viene dichiarato decaduto. Nel caso in cui il numero di consiglieri si riduce al di sotto del numero minimo, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di nuovi consiglieri, tra i soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea dei Soci che ne delibera l’eventuale ratifica. Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto palese favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate e i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono conservati agli atti. Le convocazioni del Consiglio Direttivo devono essere effettuate mediante le stesse modalità previste per l’Assemblea dei Soci almeno 1 giorno prima della data fissata per l’adunanza. Il Consiglio Direttivo ha piena autonomia nell’adottare tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi statutari in accordo con le iniziative e con il programma annuale deliberato dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo, ogni qualvolta si ravvisi una condizione di oggettiva urgenza, ha la possibilità di adottare tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli scopi statutari anche se tali azioni non sono state preventivamente deliberate o inserite nel programma annuale deliberato dall’Assemblea dei Soci. Il Consiglio Direttivo relaziona tempestivamente all’Assemblea dei Soci sulle attività svolte e su quelle da svolgere. La durata della carica di Consigliere è di 3 anni, salvo rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea, e può essere rinnovata.

Art. 11. Il Presidente.

Il Presidente, nominato dall’Assemblea, ha la rappresentanza legale del Comitato. L’esercizio della rappresentanza del Comitato è svolto in accordo con la volontà dell’Assemblea. La durata della carica di Presidente è di 3 anni, salvo rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea, e può essere rinnovata.

Art. 12. Il Vice Presidente.

Il Vice Presidente, nominato dall’Assemblea, sostituisce il Presidente in caso d’assenza od impedimento e coadiuva il Presidente nello svolgimento del suo incarico. Il Vice Presidente resta in carica per 3 anni.

Art. 13. Il Segretario.

Il Segretario, nominato dall’Assemblea, resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo. Il Segretario deve: a) inviare gli avvisi di convocazione dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; b) redigere i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; c) curare la tempestiva pubblicazione dei verbali e delle deliberazioni sul sito web dell’associazione; d) curare, unitamente al Tesoriere, l’aggiornamento del Libro dei soci.

Art. 14. Il Tesoriere.

Il Tesoriere, nominato dall’Assemblea, resta in carica fino a quando scade il mandato per i membri del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere deve: a) custodire il patrimonio dell’associazione; b)tenere il registro della contabilità; c) conservare gli eventuali documenti giustificativi; d) rendere il conto al Consiglio Direttivo; e) riferire annualmente all’Assemblea dei Soci; f) verificare che ogni spesa sia effettuata previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; g) provvedere alla riscossione delle quote associative annuali; h) predisporre il rendiconto economico finanziario annuale che il Consiglio Direttivo sottopone ogni anno all’Assemblea; i) curare, unitamente al Segretario, l’aggiornamento del Libro dei soci.

Art. 15. Risorse economiche.

Il Comitato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: a) quote e contributi versati dai soci nella misura decisa annualmente dall’Assemblea; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi di Stato, regioni, enti locali, enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzate al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale, o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e di terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale. Il Comitato è tenuto, per almeno tre anni, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma precedente, nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile. E’ fatto obbligo di devolvere ilpatrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 90, della L. 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta per legge.

Art. 16. Quota sociale.

La quota associativa è fissata dall’Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

Art. 17. Rendiconto economico finanziario.

Il rendiconto economico finanziario viene approvato dall’Assemblea dei Soci. Dal rendiconto economico finanziario devono risultare i beni, le quote, i contributi ed i lasciti ricevuti. Il rendiconto è depositato presso la sede del Comitato almeno 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato. L’Assemblea approva il rendiconto con voto palese e con le maggioranze previste dal presente Statuto entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 18. Modifiche statutarie.

Questo Statuto è modificabile con le maggioranze di cui all’Art. 9. Ogni modifica o integrazione non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la legge italiana.

Art. 19. Scioglimento del Comitato.

Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del suo patrimonio occorre rispettare le maggioranze di cui all’Art. 9. L’Assemblea che delibera lo scioglimento del Comitato nomina uno o più liquidatori e dispone in merito alla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Art. 20. Disposizioni finali.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile, nella legge 7 dicembre 2000, n. 383 e nelle disposizioni normative vigenti in materia.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column][/vc_column][vc_column][/vc_column][vc_column][/vc_column][/vc_row]